Codice di diritto processuale penale svizzero
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Art. 83 Interpretazione e rettifica delle decisioni
1 Se il dispositivo di una decisione è poco chiaro, contraddittorio o incompleto o è in contraddizione con la motivazione, l’autorità penale che ha pronunciato la decisione la interpreta o la rettifica ad istanza di parte o d’ufficio. 2 L’istanza è presentata per scritto; vi devono essere indicati i passaggi contestati o le modifiche auspicate. 3 L’autorità penale dà alle altre parti l’opportunità di pronunciarsi sull’istanza. 4 La decisione interpretata o rettificata è comunicata alle parti. |