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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2023)
Art. 10Presunzione d’innocenza e valutazione delle prove
1 Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato.
2 Il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.
3 Se vi sono dubbi insormontabili quanto all’adempimento degli elementi di fatto, il giudice si fonda sulla situazione oggettiva più favorevole all’imputato.