Codice di diritto processuale penale svizzero
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Art. 100 Gestione degli atti
1 Per ogni causa penale è costituito un fascicolo. Il fascicolo contiene:
2 Chi dirige il procedimento provvede alla conservazione sistematica e alla registrazione continua degli atti in un elenco; nei casi semplici può rinunciare alla compilazione di un elenco. |