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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2023)
Art. 100Gestione degli atti
1 Per ogni causa penale è costituito un fascicolo. Il fascicolo contiene:
a.
i verbali procedurali e quelli d’interrogatorio;
b.
gli atti raccolti dall’autorità penale;
c.
gli atti prodotti dalle parti.
2 Chi dirige il procedimento provvede alla conservazione sistematica e alla registrazione continua degli atti in un elenco; nei casi semplici può rinunciare alla compilazione di un elenco.