Codice di diritto processuale penale svizzero
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Art. 111 Definizione
1 È considerato imputato chiunque è indiziato, incolpato o accusato di un reato in una denuncia, in una querela o, da parte di un’autorità penale, in un atto procedurale. 2 I diritti e gli obblighi dell’imputato spettano anche alle persone il cui procedimento è riaperto dopo abbandono o dopo una sentenza ai sensi dell’articolo 323 o degli articoli 410–415. |