Codice di diritto processuale penale svizzero
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Art. 120 Rinuncia e ritiro
1 Il danneggiato può in ogni tempo dichiarare, per scritto oppure oralmente a verbale, di rinunciare ai suoi diritti. La rinuncia è definitiva. 2 Se non è espressamente delimitata, la rinuncia concerne sia l’azione penale sia l’azione civile. |