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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2023)
Art. 120Rinuncia e ritiro
1 Il danneggiato può in ogni tempo dichiarare, per scritto oppure oralmente a verbale, di rinunciare ai suoi diritti. La rinuncia è definitiva.
2 Se non è espressamente delimitata, la rinuncia concerne sia l’azione penale sia l’azione civile.