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Codice di diritto processuale penale svizzero
(Codice di procedura penale, CPP)

del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2023)

Art. 120 Rinuncia e ritiro

1 Il dan­neg­gia­to può in ogni tem­po di­chia­ra­re, per scrit­to op­pu­re oral­men­te a ver­ba­le, di ri­nun­cia­re ai suoi di­rit­ti. La ri­nun­cia è de­fi­ni­ti­va.

2 Se non è espres­sa­men­te de­li­mi­ta­ta, la ri­nun­cia con­cer­ne sia l’azio­ne pe­na­le sia l’azio­ne ci­vi­le.