Codice di diritto processuale penale svizzero
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Art. 144 Interrogatorio per videoconferenza
1 Il pubblico ministero e l’autorità giudicante possono procedere a un interrogatorio per videoconferenza se la comparizione personale dell’interrogando non è possibile o lo è soltanto con grande dispendio. 2 L’interrogatorio è registrato su supporto audiovisivo. |