Codice di diritto processuale penale svizzero
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Art. 150 Garanzia dell’anonimato
1 Chi dirige il procedimento può garantire l’anonimato alla persona da proteggere. 2 Se concede la garanzia dell’anonimato, il pubblico ministero la sottopone entro 30 giorni per approvazione al giudice dei provvedimenti coercitivi; nella richiesta d’approvazione il pubblico ministero precisa tutti i dettagli necessari alla valutazione della legalità del provvedimento. Il giudice dei provvedimenti coercitivi decide definitivamente. 3 Se il giudice dei provvedimenti coercitivi nega l’approvazione, le prove già assunte con la garanzia dell’anonimato non possono essere utilizzate. 4 Una volta approvata o concessa, la garanzia dell’anonimato vincola tutte le autorità penali investite della causa. 5 La persona da proteggere può rinunciare in ogni tempo alla garanzia dell’anonimato. 6 Il pubblico ministero e chi dirige il procedimento in giudizio revocano la garanzia se l’esigenza di protezione viene manifestamente meno. |