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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2023)
Art. 150Garanzia dell’anonimato
1 Chi dirige il procedimento può garantire l’anonimato alla persona da proteggere.
2 Se concede la garanzia dell’anonimato, il pubblico ministero la sottopone entro 30 giorni per approvazione al giudice dei provvedimenti coercitivi; nella richiesta d’approvazione il pubblico ministero precisa tutti i dettagli necessari alla valutazione della legalità del provvedimento. Il giudice dei provvedimenti coercitivi decide definitivamente.
3 Se il giudice dei provvedimenti coercitivi nega l’approvazione, le prove già assunte con la garanzia dell’anonimato non possono essere utilizzate.
4 Una volta approvata o concessa, la garanzia dell’anonimato vincola tutte le autorità penali investite della causa.
5 La persona da proteggere può rinunciare in ogni tempo alla garanzia dell’anonimato.
6 Il pubblico ministero e chi dirige il procedimento in giudizio revocano la garanzia se l’esigenza di protezione viene manifestamente meno.