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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2023)
Art. 151Misure per la protezione di agenti infiltrati
1 Gli agenti infiltrati a cui è stata concessa la garanzia dell’anonimato hanno il diritto:
a.
di mantenere segreta la loro vera identità durante l’intero procedimento e dopo la sua chiusura nei riguardi di chicchessia, eccettuati i membri delle autorità giudicanti investite della causa;
b.
a che nessuna indicazione relativa alla loro vera identità sia acquisita agli atti.
2 Chi dirige il procedimento adotta le necessarie misure protettive.