Codice di diritto processuale penale svizzero
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Art. 154 Misure speciali per la protezione delle vittime minorenni
1 Ai sensi del presente articolo il termine minorenne designa la vittima che al momento dell’interrogatorio o del confronto non ha ancora compiuto i 18 anni. 2 Il primo interrogatorio del minorenne deve svolgersi al più presto possibile. 3 L’autorità può escludere dal procedimento la persona di fiducia che potrebbe esercitare un influsso determinante sul minorenne. 4 Qualora appaia che l’interrogatorio o il confronto potrebbe esporre il minorenne a una grave pressione psicologica, sono applicabili le seguenti regole:
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