Codice di diritto processuale penale svizzero
|
Art. 157 Principio
1 In tutti i gradi del procedimento le autorità penali possono interrogare l’imputato in merito ai fatti che gli sono contestati. 2 Le autorità penali offrono all’imputato l’opportunità di esprimersi in modo circostanziato su tali fatti. |