Codice di diritto processuale penale svizzero
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Art. 164 Accertamenti riguardo ai testimoni
1 La vita anteriore e la situazione personale del testimone vengono accertate soltanto se necessario per esaminarne l’attendibilità. 2 Qualora vi siano dubbi sulla capacità di discernimento del testimone o indizi di una sua turba psichica, chi dirige il procedimento può ordinare che il testimone sia sottoposto a una perizia ambulatoriale, per quanto l’importanza del procedimento penale e della testimonianza lo giustifichi. |