Codice di diritto processuale penale svizzero
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Art. 174 Decisione sull’opponibilità della facoltà di non deporre
1 In merito all’opponibilità della facoltà di non deporre decide:
2 Immediatamente dopo l’intimazione della decisione il testimone può domandare che la giurisdizione di reclamo si pronunci. 3 Fino alla decisione della giurisdizione di reclamo il testimone ha facoltà di non deporre. |