Codice di diritto processuale penale svizzero
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Art. 183 Requisiti del perito
1 Può essere nominata perito la persona fisica che nell’ambito specifico dispone delle necessarie conoscenze e capacità speciali. 2 In determinati campi la Confederazione e i Cantoni possono prevedere periti permanenti o ufficiali. 3 Ai periti si applicano i motivi di ricusazione di cui all’articolo 56. |