Codice di diritto processuale penale svizzero
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Art. 236 Esecuzione anticipata di pene e misure
1 Chi dirige il procedimento può autorizzare l’imputato a scontare anticipatamente pene detentive o misure privative della libertà, sempre che lo stato del procedimento lo consenta. 2 Se è già stata promossa l’accusa, chi dirige il procedimento dà al pubblico ministero l’opportunità di pronunciarsi. 3 La Confederazione e i Cantoni possono subordinare l’esecuzione anticipata di misure al consenso delle autorità d’esecuzione. 4 Con l’entrata nello stabilimento d’esecuzione l’imputato inizia a scontare la pena o la misura; da quel momento sottostà al regime d’esecuzione, eccetto che lo scopo della carcerazione preventiva o di sicurezza vi si opponga. |