Codice di diritto processuale penale svizzero
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Art. 260 Rilevamenti segnaletici
1 Il rilevamento segnaletico consiste nell’accertare le caratteristiche fisiche di una persona, nonché nel prendere impronte di parti del suo corpo. 2 Possono disporre il rilevamento segnaletico la polizia, il pubblico ministero, il giudice e, nei casi urgenti, chi dirige il procedimento in giudizio. 3 Il rilevamento segnaletico è disposto con ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato e motivato per scritto. 4 Se l’interessato rifiuta di sottomettersi all’ordine della polizia, decide il pubblico ministero. |