Codice di diritto processuale penale svizzero
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Art. 29 Principio dell’unità della procedura
1 Più reati sono perseguiti e giudicati congiuntamente se:
2 Se si tratta di reati che in parte ricadono nella competenza della Confederazione o sono stati commessi in diversi Cantoni e da più persone, prevalgono gli articoli 25 e 33–38. |