Codice di diritto processuale penale svizzero
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Art. 337 Pubblico ministero
1 Il pubblico ministero può presentare istanze scritte al giudice o comparire personalmente. 2 Il pubblico ministero non è vincolato né dalla qualificazione giuridica formulata nell’atto d’accusa né dalle richieste ivi contenute. 3 Se chiede una pena detentiva superiore a un anno o una misura privativa della libertà, il pubblico ministero sostiene personalmente l’accusa al dibattimento. 4 Se lo ritiene necessario, chi dirige il procedimento può obbligare il pubblico ministero a sostenere personalmente l’accusa anche in altri casi. 5 Se il pubblico ministero non compare personalmente pur essendovi tenuto, il dibattimento è rinviato. |