Codice di diritto processuale penale svizzero
|
Art. 36 Foro in caso di reati nell’esecuzione per debiti e nel fallimento e in caso di procedimenti penali contro imprese
1 In caso di reati secondo gli articoli 163–171 CP15, sono competenti le autorità del luogo di domicilio, di dimora abituale o di sede del debitore.16 2 Per i procedimenti penali contro imprese secondo l’articolo 102 CP sono competenti le autorità del luogo di sede dell’impresa. Lo stesso vale se il procedimento è diretto, per il medesimo fatto, anche contro una persona che agisce per l’impresa. 3 Se non è dato alcun foro secondo i capoversi 1 e 2, il foro si determina secondo gli articoli 31–35. 16 Nuovo testo giusta il n. I 12 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). |