Codice di diritto processuale penale svizzero
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Art. 46 Rapporti diretti tra autorità
1 Le autorità comunicano direttamente tra loro18. 2 Le domande d’assistenza giudiziaria possono essere formulate nella lingua dell’autorità richiedente o in quella dell’autorità richiesta. 3 Se non è chiaro quale sia l’autorità competente, l’autorità richiedente indirizza la domanda d’assistenza giudiziaria rispettivamente al pubblico ministero supremo del Cantone richiesto o a quello della Confederazione. Il pubblico ministero la inoltra poi all’autorità competente. 18 L’autorità giudiziaria svizzera territorialmente competente per le commissioni rogatorie può essere trovata in internet al seguente indirizzo: www.elorge.admin.ch |