Codice di diritto processuale penale svizzero
|
Art. 6 Principio della verità materiale
1 Le autorità penali accertano d’ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio, sia riguardo al reato sia riguardo all’imputato. 2 Esse esaminano con la medesima cura le circostanze a carico e a discarico. |