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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2023)
Art. 65Impugnabilità delle disposizioni ordinatorie del giudice
1 Le disposizioni ordinatorie del giudice possono essere impugnate soltanto insieme con la decisione finale.
2 Le disposizioni ordinatorie prese prima del dibattimento da chi dirige il procedimento in un’autorità giudicante collegiale possono, d’ufficio o su domanda, essere modificate o annullate dal collegio.