Codice di diritto processuale penale svizzero
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Art. 75 Comunicazioni ad altre autorità
1 Se l’imputato sta scontando una pena o una misura, le autorità penali informano le competenti autorità d’esecuzione riguardo ai nuovi procedimenti penali e alle decisioni pronunciate. 2 Se necessario per proteggere l’imputato, il danneggiato o i loro congiunti, le autorità penali informano i servizi sociali e le autorità di protezione dei minori e degli adulti riguardo ai procedimenti penali avviati e alle decisioni pronunciate.21 3 Se nell’ambito di un procedimento inerente a un reato in cui sono coinvolti minorenni accertano che sono necessari ulteriori provvedimenti, le autorità penali ne informano senza indugio le autorità di protezione dei minori.22 3bis Chi dirige il procedimento informa l’Aggruppamento Difesa riguardo ai procedimenti penali pendenti nei confronti di militari o persone soggette all’obbligo di leva, se sussistono seri segni o indizi che questi possano esporre a pericolo se stessi o terzi con un’arma da fuoco.23 4 La Confederazione e i Cantoni possono obbligare o autorizzare le autorità penali a fornire ulteriori informazioni ad autorità. 21 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 15 dic. 2017 (Protezione dei minorenni), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2947; FF 2015 2751). 22 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 15 dic. 2017 (Protezione dei minorenni), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2947; FF 2015 2751). 23 Introdotto dal n. I 2 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d’informazioni tra autorità in materia di armi (RU 2016 1831; FF 2014 277). Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939). |