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                                Codice di diritto processuale penale svizzero | 
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                                    Art. 76 Disposizioni generali 
                                
                            
                            
                            
                                
                                    
                                    
                                
                            
                             1 Le deposizioni delle parti, le decisioni orali delle autorità e tutti gli altri atti procedurali non eseguiti per scritto sono messi a verbale. 2 L’estensore del verbale, chi dirige il procedimento e, se del caso, il traduttore o interprete attestano l’esattezza del verbale. 3 Chi dirige il procedimento è responsabile della verbalizzazione completa ed esatta degli atti procedurali. 4 Chi dirige il procedimento può disporre che la verbalizzazione degli atti procedurali avvenga non soltanto per scritto, bensì anche, in tutto o in parte, mediante supporti sonori o visivi. Ne informa previamente i presenti. | 

