Codice di diritto processuale penale svizzero
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Art. 80 Forma
1 Le decisioni di merito su questioni penali e civili rivestono la forma della sentenza. Le altre decisioni rivestono la forma dell’ordinanza, se pronunciate da un’autorità collegiale, o del decreto, se pronunciate da un’autorità monocratica. Sono fatte salve le disposizioni concernenti la procedura del decreto d’accusa. 2 Le decisioni sono emesse per scritto e motivate. Sono firmate da chi dirige il procedimento e dall’estensore del verbale e notificate alle parti. 3 I decreti e le ordinanze ordinatori semplici non necessitano né di una stesura separata né di una motivazione; sono annotati a verbale e comunicati alle parti in modo appropriato. |