Codice di diritto processuale penale svizzero
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Art. 86 Notificazione per via elettronica 27
1 Con il consenso del diretto interessato, le comunicazioni possono essere notificate per via elettronica. Sono munite di una firma elettronica secondo la legge del 18 marzo 201628 sulla firma elettronica. 2 Il Consiglio federale disciplina:
27 Nuovo testo giusta l’all. n. II 7 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913). |