Codice di diritto processuale penale svizzero
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Art. 9 Principio accusatorio
1 Un reato può essere sottoposto a giudizio soltanto se, per una fattispecie oggettiva ben definita, il pubblico ministero ha promosso l’accusa contro una determinata persona dinanzi al giudice competente. 2 Sono fatte salve la procedura del decreto d’accusa e la procedura penale in materia di contravvenzioni. |