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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° agosto 2023)
Art. 118Definizione e presupposti
1 È accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un’azione penale o civile.
2 La querela è equiparata a tale dichiarazione.
3 La dichiarazione va fatta a un’autorità di perseguimento penale al più tardi alla conclusione della procedura preliminare.
4 Se il danneggiato non ha fatto di propria iniziativa una tale dichiarazione, il pubblico ministero lo rende attento a questa possibilità dopo l’apertura della procedura preliminare.