Codice di diritto processuale penale svizzero
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Art. 125 Garanzia per le pretese nei riguardi dell’accusatore privato
1 Ad istanza dell’imputato, l’accusatore privato, purché non sia vittima ai sensi dell’articolo 116, deve prestare garanzie per i dispendi prevedibili causati dalle sue conclusioni sugli aspetti civili se:
2 Chi dirige il procedimento in giudizio decide definitivamente sull’istanza. Stabilisce l’entità della garanzia fissando un termine per prestarla. 3 La garanzia può essere prestata in contanti oppure per il tramite di una banca o assicurazione con stabile organizzazione in Svizzera. 4 Successivamente la garanzia può essere aumentata, ridotta o soppressa. |