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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° agosto 2023)
Art. 125Garanzia per le pretese nei riguardi dell’accusatore privato
1 Ad istanza dell’imputato, l’accusatore privato, purché non sia vittima ai sensi dell’articolo 116, deve prestare garanzie per i dispendi prevedibili causati dalle sue conclusioni sugli aspetti civili se:
a.
non ha domicilio o sede in Svizzera;
b.
risulta insolvibile, segnatamente se è stato dichiarato il fallimento nei suoi confronti, se è in corso una procedura concordataria o se vi sono attestati di carenza di beni;
c.
per altri motivi vi è da temere che le pretese dell’imputato siano seriamente compromesse o vanificate.
2 Chi dirige il procedimento in giudizio decide definitivamente sull’istanza. Stabilisce l’entità della garanzia fissando un termine per prestarla.
3 La garanzia può essere prestata in contanti oppure per il tramite di una banca o assicurazione con stabile organizzazione in Svizzera.
4 Successivamente la garanzia può essere aumentata, ridotta o soppressa.