Codice di diritto processuale penale svizzero
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Art. 129 Difensore di fiducia
1 In ogni procedimento penale e in ogni fase dello stesso l’imputato ha il diritto di affidare la sua difesa a un patrocinatore ai sensi dell’articolo 127 capoverso 5 (difensore di fiducia) oppure, fatto salvo l’articolo 130, di difendersi da sé. 2 L’esercizio della difesa di fiducia presuppone una procura scritta o una dichiarazione a verbale dell’imputato. |