Codice di diritto processuale penale svizzero
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Art. 147 In generale
1 Le parti hanno il diritto di presenziare all’assunzione delle prove da parte del pubblico ministero e del giudice, come pure di porre domande agli interrogati. Il diritto del difensore di presenziare agli interrogatori di polizia è retto dall’articolo 159. 2 Il diritto di partecipare all’assunzione delle prove non implica quello di ottenerne il rinvio. 3 La parte o il suo patrocinatore può esigere che l’assunzione delle prove sia ripetuta qualora essa stessa, se si tratta di parte senza patrocinio, o altrimenti il suo patrocinatore siano stati impediti di partecipare per motivi cogenti. Si può rinunciare a ripetere l’assunzione delle prove se essa dovesse comportare oneri sproporzionati e se si può tenere conto in altro modo del diritto della parte di essere sentita, segnatamente del suo diritto di porre domande. 4 Le prove raccolte in violazione del presente articolo non possono essere utilizzate a carico della parte che non era presente. |