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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° agosto 2023)
Art. 152Misure generali per la protezione delle vittime
1 In ogni fase del procedimento le autorità penali tutelano i diritti della personalità della vittima.
2 In tutti gli atti procedurali la vittima può farsi accompagnare, oltre che dal suo patrocinatore, da una persona di fiducia.
3 Se la vittima lo domanda, le autorità penali le evitano di incontrare l’imputato. In tal caso, garantiscono in altro modo all’imputato il diritto di essere sentito. In particolare, possono interrogare la vittima applicando le misure protettive di cui all’articolo 149 capoverso 2 lettere b e d.
4 Un confronto può essere ordinato se:
a.
il diritto dell’imputato di essere sentito non può essere garantito in altro modo; oppure
b.
un interesse preponderante del perseguimento penale lo esige imperativamente.