Codice di diritto processuale penale svizzero
|
Art. 172 Tutela delle fonti degli operatori dei mezzi di comunicazione sociale
1 Le persone che si occupano professionalmente della pubblicazione di informazioni nella parte redazionale di un periodico, nonché i loro ausiliari, hanno facoltà di non deporre in merito all’identità dell’autore o al contenuto e alle fonti delle loro informazioni. 2 Esse sono tenute a deporre se:
57 Nuovo testo giusta l’all. n. II 3 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021360; FF 2018 5439). 58 Correzione della Commissione di redazione dell’AF del 19 set. 2011, pubblicata il 4 ott. 2011 (RU 2011 4487). |