Codice di diritto processuale penale svizzero
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Art. 173 Per altri obblighi di segreto
1 Chi è vincolato dal segreto professionale in virtù delle disposizioni qui appresso è tenuto a deporre soltanto se l’interesse all’accertamento della verità prevale su quello al mantenimento del segreto:
2 I depositari di altri segreti protetti dalla legge sono tenuti a deporre. Chi dirige il procedimento può liberarli dall’obbligo di deporre se essi possono rendere verosimile che l’interesse al mantenimento del segreto prevale su quello all’accertamento della verità. 61 RS 210. Questo art. è ora abrogato. 63 Nuovo testo giusta l’all. n. II 7 della L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20103267;FF 2008 7093). 65 Correzione della Commissione di redazione dell’AF del 19 set. 2011, pubblicata il 4 ott. 2011 (RU 2011 4487). 67 Introdotta dall’all. n. 2 della LF del 30 set. 2016 sulle professioni sanitarie, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 57; FF 2015 7125). |