Codice di diritto processuale penale svizzero
|
Art. 185 Elaborazione della perizia
1 Il perito è personalmente responsabile della perizia. 2 Chi dirige il procedimento può convocare il perito ad atti procedurali e autorizzarlo a porre domande alle persone da interrogare. 3 Se ritiene di aver bisogno di complementi agli atti, il perito ne fa domanda a chi dirige il procedimento. 4 Il perito può effettuare da sé semplici accertamenti strettamente connessi con il mandato e convocare persone a tal fine. Queste sono tenute a dar seguito alla convocazione. Se vi si oppongono, possono essere sottoposte ad accompagnamento coattivo. 5 In caso di accertamenti da parte del perito, l’imputato e le persone aventi facoltà di non rispondere o di non deporre possono, nei limiti di questa facoltà, rifiutarsi di collaborare o di fare dichiarazioni. Il perito li avverte previamente di questo loro diritto. |