Codice di diritto processuale penale svizzero
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Art. 186 Ricovero per perizia
1 Se necessario ai fini di una perizia medica, il pubblico ministero e il giudice possono far ricoverare l’imputato in un ospedale. 2 Se l’imputato non si trova già in carcerazione preventiva, il pubblico ministero propone il ricovero al giudice dei provvedimenti coercitivi. Questi decide definitivamente in procedura scritta. 3 Se durante la procedura in giudizio risulta necessario un ricovero per perizia, il giudice investito della causa decide definitivamente in procedura scritta. 4 La degenza in ospedale è computata nella pena. 5 Per altro, il ricovero per perizia è retto per analogia dalle disposizioni concernenti la carcerazione preventiva e la carcerazione di sicurezza. |