Codice di diritto processuale penale svizzero
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Art. 192 Reperti probatori
1 Le autorità penali acquisiscono agli atti l’originale completo dei reperti probatori. 2 Se sufficiente per i fini del procedimento, i documenti e le altre registrazioni sono messi agli atti in semplice copia. Qualora sia necessario, le copie vanno autenticate. 3 Le parti possono esaminare i reperti probatori entro i limiti delle disposizioni concernenti l’esame degli atti. |