Codice di diritto processuale penale svizzero
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Art. 212 Principi
1 L’imputato resta in libertà. Può essere sottoposto a provvedimenti coercitivi privativi della libertà soltanto entro i limiti delle disposizioni del presente Codice. 2 Eventuali provvedimenti coercitivi privativi della libertà vanno revocati non appena:
3 La durata della carcerazione preventiva o di sicurezza non può superare quella della pena detentiva presumibile. |