Codice di diritto processuale penale svizzero
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Art. 23 Giurisdizione federale in generale
1 Sottostanno alla giurisdizione federale i seguenti reati previsti nel CP5:
2 Sono fatte salve le disposizioni concernenti la competenza del Tribunale penale federale previste in leggi federali speciali. 6 Nuovo testo giusta l’all. n. II 7 della L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20103267;FF 2008 7093). 7 Nuovo testo giusta l’all. n. II 1 della L del 18 mar. 2016 sulle multe disciplinari, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6559; FF 2015 869). 8 Correzione della Commissione di redazione dell’AF del 20 dic. 2013, pubblicata il 21 gen. 2014 (RU 2014 243). 9 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 18 giu. 2010 che modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 20083293), 10 Nuovo testo giusta il n. I 12 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). |