Codice di diritto processuale penale svizzero
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Art. 234 Stabilimento carcerario
1 La carcerazione preventiva e quella di sicurezza sono di norma eseguite in stabilimenti carcerari destinati a tale scopo e adibiti per il resto soltanto all’esecuzione di pene detentive di breve durata. 2 Se ragioni mediche lo rendono opportuno, l’autorità cantonale competente può ricoverare l’incarcerato in un ospedale o in una clinica psichiatrica. |