Codice di diritto processuale penale svizzero
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Art. 247 Esecuzione
1 Prima della perquisizione, al detentore delle carte o registrazioni è data l’opportunità di esprimersi in merito al contenuto delle stesse. 2 Per l’esame del contenuto di carte e registrazioni, in particolare per la cernita di quelle dal contenuto protetto, è possibile far capo ad esperti. 3 Il detentore può mettere a disposizione delle autorità penali copie delle carte e registrazioni, nonché versioni stampate delle informazioni archiviate, sempre che questo sia sufficiente ai fini del procedimento. |