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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° agosto 2023)
Art. 251Principio
1 L’ispezione corporale comprende l’esame dello stato fisico o mentale di una persona.
2 L’imputato può essere sottoposto a ispezione corporale per:
a.
accertare i fatti;
b.
chiarire se egli è imputabile e capace di prendere parte al dibattimento, nonché idoneo alla carcerazione.
3 Interventi nell’integrità fisica dell’imputato possono essere ordinati soltanto se non gli arrecano dolori particolari, né compromettono la sua salute.
4 Le persone non imputate possono essere sottoposte contro il loro volere a ispezioni corporali e a interventi nella loro integrità fisica soltanto se indispensabile per far luce su uno dei reati di cui agli articoli 111–113, 122, 124, 140, 184, 185, 187, 189, 190 o 191 CP76.77