Codice di diritto processuale penale svizzero
|
Art. 253 Decessi dovuti a cause sospette o ignote
1 Se vi sono indizi che un decesso non sia avvenuto per cause naturali, ma è dovuto in particolare a un reato, o se l’identità del cadavere è ignota, il pubblico ministero ne dispone l’ispezione da parte di un medico specializzato al fine di chiarire le cause del decesso o di identificare il cadavere. 2 Se dopo l’ispezione del cadavere non vi sono indizi di reato e l’identità è stata accertata, il pubblico ministero dà il nulla osta alle esequie. 3 In caso contrario, il pubblico ministero dispone la messa al sicuro del cadavere e ulteriori ispezioni da parte di un istituto di medicina legale e, se necessario, l’autopsia. Può altresì ordinare che il cadavere o parti del cadavere siano trattenute finché lo scopo dell’istruzione lo richieda. 4 I Cantoni determinano quali membri del personale medico hanno l’obbligo di annunciare alle autorità penali decessi dovuti a cause sospette o ignote. |