Art. 255 Condizioni in generale
1 Per far luce su un crimine o su un delitto è possibile prelevare un campione e allestire un profilo del DNA da:
2 La polizia può disporre:
3 Se il materiale biologico pertinente al reato permette di allestire soltanto il profilo del DNA del cromosoma Y, per far luce su un crimine il pubblico ministero può disporre il confronto di tale profilo nel sistema d’informazione di cui all’articolo 10 della legge del 20 giugno 200379 sui profili del DNA.80 80 Introdotto dall’all. 1 n. 2 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023309; FF 2021 44). |