Art. 258a Ricerca di legami di parentela 82
Per far luce su uno dei crimini di cui agli articoli 111–113, 118 capoverso 2, 122, 124, 140, 156 numeri 2–4, 182, 184, 185, 187, 189 capoversi 1 e 3, 190 capoversi 1 e 3, 191, 260ter o 264–264l CP83, può essere disposta una ricerca di legami di parentela ai sensi dell’articolo 2a della legge del 20 giugno 200384 sui profili del DNA se le operazioni d’inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili. 82 Introdotto dall’all. 1 n. 2 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023309; FF 2021 44). |