Art. 261 Conservazione e impiego di documenti segnaletici 90
1 I documenti segnaletici concernenti l’imputato possono essere conservati fuori dal fascicolo, nonché impiegati in caso di sufficiente indizio di nuovo reato:
2 I documenti segnaletici concernenti persone non imputate devono essere distrutti non appena il procedimento contro l’imputato è chiuso oppure è oggetto di un decreto di abbandono o di non luogo a procedere. 3 I documenti segnaletici devono essere distrutti se l’interesse alla loro conservazione e al loro impiego è manifestamente venuto meno prima dello scadere dei termini di cui al capoverso 1. 90 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 5 della L del 17 giu. 2016 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 600; FF 2014 4929). 92 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 2 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023309; FF 2021 44). |