Art. 265 Obbligo di consegna
1 Il detentore di oggetti e valori patrimoniali che devono essere sequestrati è tenuto a consegnarli. 2 Non sottostanno all’obbligo di consegna:
3 L’autorità penale può ingiungere all’obbligato di procedere alla consegna e impartirgli un termine a tal fine, avvertendolo che in caso di inadempienza sarà punibile in base all’articolo 292 CP96 o con la multa disciplinare. 4 Provvedimenti coercitivi sono ammissibili soltanto se l’obbligo di consegna è disatteso o se vi è motivo di ritenere che l’ingiunzione di consegna ne vanificherebbe lo scopo. |